SERVIZI AGLI UTENTI
Documenti per l’attivazione della fornitura
Riattivazione fornitura a seguito di sospensione per potenziale pericolo
Nel caso di riattivazione della fornitura a seguito di una sospensione conseguente ad un intervento nel corso del quale sia stata riscontrata una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità a valle del punto di riconsegna (ad esempio, dispersione di gas su impianto interno), il tempo di riattivazione della fornitura è di 2 giorni feriali, calcolati tra la data di ricevimento da parte dell’impresa distributrice della documentazione (completa e corretta) attestante l’avvenuta messa a norma dell’impianto del cliente finale e la data di riattivazione della fornitura. Le richieste che pervengono all’impresa distributrice oltre le ore 18.00 nelle giornate da lunedì a mercoledì ed oltre le ore 14.00 nelle giornate di giovedì e venerdì, saranno trattate dall’impresa distributrice come pervenute il giorno successivo. In conformità alle Linee Guida CIG N 12:2020, la riattivazione della fornitura di gas a seguito della chiusura dell’utenza dovuta a situazione di pericolo per dispersione gas sull’impianto dell’utente rilevata dal servizio di pronto intervento potrà avere seguito dietro presentazione del tramite Modulo A/12
Incaso di fornitura in media pressione o di contatori di classe superiore a G6, la riattivazione potrà avere seguito dietro presentazione, oltre al Modulo A/12, anche del Modulo B/12 (valido solo se reca la stessa data in cui il personale del distributore è presente per la riattivazione).
I documenti tecnici prodotti dall’installatore devono recare in allegato copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. 37/08, art. 3, comma 6, oppure, in alternativa, la visura camerale recante i medesimi requisiti. La copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali o la visura camerale prodotti devono essere validi. La data dei documenti tecnici di cui sopra deve essere compresa entro i 12 mesi successivi alla data di rilascio del certificato di abilitazione/visura camerale o dalla data di conferma di validità dello stesso documento espressa mediante autocertificazione in calce, a firma del titolare dell’impresa.
