SERVIZI AGLI UTENTI
Bonus Gas
Bonus Gas
Da dicembre 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto il cosiddetto “bonus sociale gas” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale.
Potranno accedere al bonus sociale gas per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro.
Il bonus sociale è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico domiciliato che potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane.
Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico. Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas naturale (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all’ISEE.
Anno 2026
La Delibera 588/2025/R/COM dal 1/1/2026 con l’art. 4 ha aggiornato i valori del Bonus sociale ordinario (CCG) per l’anno 2026 nella misura stabilita dalla Tabella 11 allegata alla deliberazione stessa.
I valori del bonus sociale in vigore dal 1° gennaio 2026:
- sono riconosciuti ai clienti che rientrano nelle classi a) e b) dell’articolo 4.1 dell’Allegato A della deliberazione 63/2021/R/com:
- DSU aventi nuclei con ISEE ≤ 9.530;
- DSU aventi nuclei con 9.530 < ISEE ≤ 20.000 con 4 (o più) figli a carico;
differenziati in base alle varie tipologie previste per il settore;
- sono modulati su base trimestrale in modo da prevedere, in presenza dell’uso riscaldamento, una maggiore erogazione nei periodi di maggiore consumo e conseguentemente di maggiore spesa sostenuta.
Si ricorda che in caso di cessazione o di voltura di un’utenza agevolata prima del termine dei 12 mesi di competenza del bonus, la quota residua da riconoscere al cliente nella fattura di chiusura deve comprendere la parte di bonus a completamento dei 12 mesi di agevolazione.
Richiesta di informazioni
Per informazioni sul Bonus gas chiama il numero verde 800-166654 oppure collegati al sito dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
