SERVIZI AGLI UTENTI

Accertamenti della sicurezza post-contatore

Con la Delibera 40/04 l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha previsto per le società di distribuzione di gas metano l’obbligo di accertamento documentale su tutti gli impianti dei clienti finali, inclusi quelli in servizio.

Successive modifiche e integrazioni sono state introdotte a partire dal 1/7/2014 a seguito dell’entrata in vigore della nuova delibera 40/2014 che prevede l’accertamento documentale sui soli impianti di utenza nuovi, riattivati o trasformati, rimandando l’obbligo dell’accertamento sugli impianti in servizio ad un successivo provvedimento dell’autorità (ad oggi non ancora emanato).

Per poter procedere all’attivazione di un nuovo Punto di Riconsegna (PDR) o alla riattivazione dopo sospensione per modifica dell’impianto (ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto, trasformazione, spostamento/cambio contatore, richiesta dell’Ente Locale competente o per subentro non immediato), le società di vendita dovranno consegnare all’accertatore della società di distribuzione la documentazione necessaria al fine di ottenere l’erogazione del servizio; tale documentazione dovrà essere sottoposta agli accertamenti introdotti dall’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS tramite la delibera n° 40/2014/R/GAS. L’elenco della documentazione necessaria è dettagliato nella sezione “Documenti richiesti per l’attivazione della fornitura”: in particolare il modulo H/40 sarà compilato a cura dell’utente finale mentre il modulo I/40 e i relativi allegati dovranno essere compilati e firmati dall’installatore che ha realizzato l’impianto.

In caso l’accertamento abbia esito positivo si procederà a darne comunicazione al venditore/cliente ed all’attivazione della fornitura gas per l’impianto in esame; il cliente ha l’obbligo di inviare entro 30 giorni dalla data di attivazione la Dichiarazione di conformità alla regola dell’arte secondo D.M. 37/2008 (art. 7) dell’impianto firmata dall’installatore, corredata dalla visura camerale in corso di validità di quest’ultimo.

Al cliente finale verranno inviate le comunicazioni nel caso di:

  • Esito sospensivo qualora la documentazione non sia conforme alle richieste (incompleta, errori di compilazione ecc.), con allegato il dettaglio delle motivazioni che hanno portato alla sospensione.
  • Esito negativo documentazione incompleta o impianto realizzato non conforme alle norme tecniche vigenti. In tal caso dovrà essere presentata una nuova documentazione dell’impianto da accertare ed una nuova richiesta di attivazione della fornitura.

Non sono soggetti ad accertamento ai sensi della Delibera n° 40/2014/R/GAS gli impianti in servizio, le volture, le riattivazioni della fornitura a seguito di sospensione per morosità, le riattivazioni della fornitura a seguito di sospensione su disposizione delle Autorità competenti o per situazione di pericolo (fuga di gas), le riattivazione della fornitura a seguito della sostituzione del contatore con uno di pari potenza.

Nel caso di attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza in servizio, per il quale la fornitura sia stata sospesa dal distributore a seguito di dispersione di gas rilevata sull’impianto di utenza dal servizio di pronto intervento, il distributore attiva la fornitura di gas dietro presentazione da parte del cliente finale dei moduli prescritti dalle linee guida CIG nr. 12 “attivazione o riattivazione dell’impianto del cliente finale” 15 Febbraio 2015 – 20 aprile 2015 (Modulo A12 – Modulo B12) e sottoscritto da un installatore abilitato.